F.A.Q. Esiste un contratto tra il produttore e AET? Sì. Secondo l’art. 20 cpv. 6 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), l’energia prodotta al netto dell’autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica. Per ottenere il contributo unico FER (CU-FER), il produttore deve sottoscrivere tali condizioni. Posso richiedere il contributo unico FER se ho già installato l'impianto? Sì. Posso chiedere il contributo unico FER (CU-FER) se ho già installato l’impianto fotovoltaico, a condizione che la notifica di messa in esercizio sia inviata all’Ufficio dell’energia (UE) del Cantone entro 12 mesi dall’effettivo allacciamento alla rete. Posso vendere la mia energia ad AET se non ho richiesto il contributo unico? No. AET ritira unicamente l’energia immessa in rete dagli impianti che hanno ottenuto il contributo unico FER (CU- FER). Fanno eccezione gli impianti di grande taglia, con obbligo di effettuare la commercializzazione diretta ai sensi della legge federale sull’energia (LEne). Posso richiedere il contributo unico per l’ampliamento di un impianto esistente? Sì, il contributo unico (CU-FER) può essere richiesto anche per l’ampliamento di un impianto esistente, indipendentemente dal fatto che abbia già beneficiato o meno del contributo unico in passato. Come viene calcolato il periodo di rimunerazione a seguito di un ampliamento? Se l’impianto originario ha già beneficiato del contributo unico (CU-FER), il periodo di rimunerazione viene ricalcolato applicando una media ponderata tra la durata residua dell’impianto esistente e i 12 anni previsti per la parte ampliata. Se invece l’impianto originario non ha beneficiato del contributo unico (CU-FER), il periodo di rimunerazione è fissato in 12 anni per l’intera installazione, comprendente sia l’impianto esistente sia l’ampliamento. Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio circondariale di tassazione. Cosa faccio in caso di cambiamento di indirizzo e/o di dati bancari? Qualsiasi richiesta di modifica dei propri dati di contatto/corrispondenza va comunicata per iscritto all’indirizzo fer@aet.ch. La modifica dei dati bancari deve invece avvenire tramite il formulario informazioni di pagamento scaricabile in fondo a questa pagina. Modifiche dei dati di residenza, condomini, ecc. possono essere inoltrate dall’amministratore a condizione che venga fornita anche copia del contratto di amministrazione. Ho venduto/acquistato un impianto che ha beneficiato del contributo unico CU-FER, cosa devo fare? Il passaggio di proprietà deve essere notificato dal proprietario precedente (quello che cede/vende l’impianto) tramite il formulario "Cambio proprietario dell'impianto” scaricabile in fondo a questa pagina. La documentazione originale va spedita per posta all’indirizzo: Azienda Elettrica Ticinese, Commercio energia - FER, El Stradún 74, 6713 Monte Carasso. In caso di decesso del proprietario o di uno dei proprietari dell’impianto, occorre trasmettere una copia dell’atto di morte e del certificato ereditario. In entrambi i casi va informata anche Pronovo, per mezzo del formulario scaricabile sul loro sito internet. Perché devo ancora pagare la fattura al mio fornitore (SES, AIL, AMB, ecc.)? I produttori che hanno ottenuto il contributo unico CU-FER hanno l’obbligo di cedere la propria energia in esubero ad AET. Ciò non ha alcun influsso sulla fornitura di energia, che continua ad essere effettuata dal gestore di rete locale (nel caso dei piccoli consumatori) o dal fornitore liberamente scelto (nel caso dei grandi consumatori che acquistano sul mercato). Come viene trattata la rimunerazione dal punto di vista fiscale? La retribuzione per la produzione di energia immessa in rete è di principio soggetta all’imposta sul reddito. L’autoconsumo non è tuttavia soggetto ad imposizione. Ne consegue che il contribuente viene imposto soltanto sul reddito percepito sotto forma di conguaglio in suo favore, quando la corrente immessa in rete è maggiore al consumo proprio. L’autorità fiscale ticinese applica una franchigia di esenzione fiscale fino ad una produzione di 10'000 kWh/anno. Oltre questa soglia il reddito diventa imponibile. La retribuzione per la produzione di energia immessa in rete deve essere dichiarata, nell’anno del pagamento, nella finca “altri redditi” della dichiarazione fiscale, poiché ricade nella clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD (art. 15 cpv. 1 LT). Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio circondariale di tassazione. Chi comunica ad AET quanta energia è stata immessa in rete? La comunicazione dei dati di immissione in rete compete al gestore di rete locale (azienda di distribuzione), il quale trasmette le misurazioni ad AET entro tempistiche stabilite. Sulla base dei dati acquisiti, AET determina l’importo globale da versare al produttore. Il volume di energia rimunerato non è corretto, chi contatto? Eventuali discrepanze sono da segnalare al proprio gestore di rete locale (azienda di distribuzione), affinché questo possa comunicare le necessarie modifiche ad AET. Il calcolo per la rimunerazione avviene infatti sulla base dei dati di produzione messi a disposizione dai gestori delle reti locali ad AET. Quando avviene la rimunerazione da parte di AET? Dal 01.01.2024 la rimunerazione è definita e indennizzata trimestralmente in seguito alla trasmissione dei dati di produzione ad AET da parte del gestore di rete locale (azienda di distribuzione). Il produttore riceve da AET una nota di credito con cui si comunica l’importo della rimunerazione. Il pagamento di tale importo viene effettuato, sul conto bancario o postale comunicato all’Ufficio dell’energia (UE) e riportato sulla nota di credito. Quando viene comunicata la tariffa trimestrale? La tariffa di rimunerazione dell'energia immessa in rete (Tariffa FER-CU) applicata da AET è aggiornata trimestralmente e resa disponibile sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer), indicativamente un mese dopo la fine del trimestre. La sua pubblicazione avviene dopo la comunicazione del prezzo di mercato di riferimento da parte dell’Ufficio Federale dell’energia (UFE) ai sensi dell'art.15 dell'Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) e dopo la comunicazione da parte di Pronovo dei costi legati alla gestione dello sbilanciamento delle produzioni non programmabili. Come viene calcolata la tariffa di rimunerazione dell’energia fotovoltaica immessa in rete (Tariffa FER-CU)? La tariffa di rimunerazione applicata da AET (Tariffa FER-CU) considera l’effettivo valore di mercato dell’energia immessa in rete, ai sensi dell'art.15 dell'Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) e i costi per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili sul mercato svizzero. La tariffa FER-CU è inoltre comprensiva del valore delle Garanzie di Origine (GO). Cos’è il prezzo di mercato di riferimento? Il prezzo di mercato di riferimento corrisponde alla media dei prezzi fissati sulla borsa elettrica svizzera (EPEX SPOT CH) per il giorno successivo (day-ahead), ponderata in base all'effettiva immissione in rete degli impianti con pari tecnologia, installati in Svizzera. Il prezzo di mercato di riferimento viene aggiornato su base trimestrale e può essere consultato sul sito web dell'UFE. Cosa sono i costi per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili? I costi per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili sono i maggiori costi che AET assume per garantire l’equilibrio della rete elettrica in presenza di variazioni non pianificate nell’immissione di energia da fonti non programmabili, in particolare quella fotovoltaica. Situazioni di questo tipo si verificano, ad esempio, quando in una giornata estiva il passaggio di una nuvola sull’altopiano svizzero provoca un calo improvviso e imprevisto della produzione solare. Tale flessione deve essere compensata in tempo reale mediante l’attivazione della produzione idroelettrica, che viene poi interrotta non appena la generazione fotovoltaica riprende. Il valore di riferimento dell’indennità per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili a livello svizzero è calcolato da Pronovo su base mensile per ogni tecnologia. Come si spiega la variazione delle tariffe tra i trimestri estivi (2 e 3) e quelli invernali (1 e 4)? La tariffa di rimunerazione (Tariffa FER-CU) riflette l’effettivo valore di mercato dell’energia fotovoltaica durante un trimestre. Un suo aumento o una sua riduzione corrisponde a un aumento o a una flessione del prezzo di mercato. Il calo della Tariffa FER-CU in primavera ed estate è fisiologico ed è una conseguenza dell’aumento della produzione fotovoltaica in questi periodi dell’anno. I volumi di energia fotovoltaica immessi in rete nelle ore centrali del giorno in queste stagioni generano temporanei eccessi di offerta, che si traducono in un abbassamento del prezzo. Questa dinamica è particolarmente accentuata nei giorni festivi e nei momenti di minore consumo, quando i prezzi possono diventare negativi. Cosa sono i prezzi negativi? I prezzi negativi si verificano quando l’energia immessa in rete supera la domanda. In queste ore i produttori, anziché essere rimunerati, devono pagare per immettere energia nella rete. Il mercato elettrico utilizza i prezzi negativi come segnale per ridurre l’offerta e contribuire alla stabilità del sistema. Produzione e consumo devono infatti restare in costante equilibrio: squilibri prolungati possono mettere a rischio la sicurezza della rete e causare blackout. Come si spiega la differenza tra la tariffa di rimunerazione dell’energia immessa in rete e il costo dell’elettricità in bolletta? La rimunerazione riconosciuta da AET per l’energia immessa in rete si basa sul prezzo di mercato di riferimento e segue l’andamento del mercato su base trimestrale. Il costo della componente energia indicata in bolletta è invece determinato dalle strategie di approvvigionamento delle aziende di distribuzione, che acquistano l’elettricità su un orizzonte pluriennale, coprendo gran parte del fabbisogno con contratti stipulati con largo anticipo rispetto al consumo effettivo. Per questo motivo le variazioni dei prezzi di mercato, sia al rialzo sia al ribasso, si riflettono sulle tariffe al consumo in modo graduale. A ciò si aggiunge una differenza di valore dell’energia fornita. L’elettricità destinata ai clienti finali proviene da un mix di fonti in grado di garantire continuità di fornitura in ogni momento, compresi i picchi di domanda del mattino e della sera, quando i prezzi sono più elevati. L’energia fotovoltaica ritirata da AET è invece prodotta prevalentemente nelle ore centrali della giornata, quando la domanda è più bassa e il valore di mercato tende a essere inferiore. Come si spiega la differenza della tariffa di rimunerazione di AET rispetto a quella di altre aziende svizzere che pagano molto di più? La differenza è riconducibile al diverso ruolo delle aziende nella filiera elettrica. AET, in qualità di azienda di produzione, rimunera l’energia immessa in rete in base al suo valore di mercato e adegua la tariffa con cadenza trimestrale, riflettendo l’andamento effettivo dei prezzi. I gestori di rete locali, che forniscono elettricità ai clienti finali, applicano invece modelli di tariffazione basati su medie pluriennali dei prezzi di mercato, che consentono di attenuare le fluttuazioni nel tempo. In quanto responsabili della fornitura ai consumatori finali, tali gestori possono integrare i costi di approvvigionamento e di rimunerazione dell’energia all’interno delle tariffe applicate alla clientela. Le differenze riscontrabili tra le tariffe di rimunerazione non riflettono pertanto un diverso valore intrinseco dell’energia, bensì modalità differenti di approvvigionamento e di allocazione dei costi. È garantita una rimunerazione minima per l’energia immessa in rete dagli impianti CU-FER? Sì. Dal 1° gennaio 2026, per gli impianti che hanno beneficiato del contributo unico FER (CU-FER) è prevista una rimunerazione minima (Rmin FER) per l’energia immessa in rete e ritirata da AET, per gli impianti FV < 150 kW. La Rmin FER si applica nei momenti in cui il valore dell’energia immessa in rete scende al di sotto della soglia minima stabilita dal Cantone. Come viene calcolata la rimunerazione minima per l’energia immessa in rete dagli impianti CU-FER? La rimunerazione Rmin FER è determinata sulla base della rimunerazione minima prevista a livello federale (art. 12 cpv. 1bis OEn), applicando una riduzione proporzionata al contributo CU-FER percepito in fase di investimento. Il calcolo considera la potenza dell’impianto e le modalità di autoconsumo eventualmente adottate e si articola nelle tre categorie stabilite a livello federale, ovvero: - impianti con potenza inferiore a 30 kW;
- impianti con potenza tra 30 e 150 kW senza autoconsumo;
- impianti con potenza tra 30 e 150 kW con autoconsumo: rimunerazione definita in funzione del prezzo medio di mercato trimestrale, considerando 4.0 ct./kWh per la quota di potenza inferiore a 30 kW e 0.0 ct./kWh per la restante quota media della categoria. I valori della rimunerazione Rmin FER applicabili nell’anno in corso sono pubblicati sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer).
Perché agli impianti CU-FER non viene applicata la rimunerazione minima federale prevista per i gestori di rete? La rimunerazione minima federale è obbligatoria unicamente per i gestori di rete, che hanno la possibilità di utilizzare l’energia ritirata per l’approvvigionamento dei clienti finali. AET, in qualità di azienda di produzione e non disponendo di una clientela finale, non è formalmente soggetta a tale obbligo. Il Cantone ha deciso di introdurre la rimunerazione minima (Rmin FER) anche per gli impianti che hanno beneficiato del contributo unico FER (CU-FER) e che vendono l’energia in esubero ad AET, al fine di recepire le nuove disposizioni federali e non discriminare i produttori ticinesi. Nel definire la Rmin FER, il Cantone tiene conto del contributo CU-FER percepito dai produttori in fase di investimento. La Rmin FER costituisce pertanto una forma di incentivo complementare, che si aggiunge al contributo iniziale all’investimento. Un impianto che beneficia del contributo unico FER può far parte di un RCP o di una CLE? Sì. Gli impianti che hanno beneficiato del contributo unico FER (CU-FER) possono partecipare a un Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), virtuale o meno, ai sensi dell’art. 17 LEne e dell’art. 20 cpv. 6bis RFER. A partire dal 1° gennaio 2026, possono inoltre aderire anche a una Comunità locale di energia elettrica (CLE) ai sensi dell’art. 17 LAEl, secondo le modalità previste dalla legislazione federale e cantonale. Come viene rimunerata l’energia prodotta da un impianto CU-FER che fa parte di un RCP o di una CLE? L’energia prodotta e consumata all’interno di un Raggruppamento ai fini del consumo proprio (RCP), virtuale o meno, o di una Comunità locale di energia elettrica (CLE) non è soggetta all’obbligo di vendita ad AET. L’energia in esubero, non consumata all’interno di queste entità, rimane invece soggetta all’obbligo di vendita ad AET secondo le condizioni applicabili ai sensi dell’art. 20 RFER. Perché realizzare un impianto fotovoltaico anche quando la tariffa di rimunerazione è bassa? Il motivo è duplice: ambientale e finanziario. Da un lato, la produzione di energia tramite impianti fotovoltaici riduce la dipendenza dalle fonti fossili e rappresenta una scelta sostenibile. Dall’altro, consente ai produttori di contenere i costi in bolletta, grazie al consumo diretto dell’energia generata e alla minore necessità di acquisti da terzi. Perché l’investimento risulti vantaggioso, è tuttavia necessario adottare un modello di utilizzo adeguato al contesto di mercato. Autoconsumo e stoccaggio – ovvero l’impiego diretto dell’energia prodotta e la sua conservazione per un uso successivo – dovrebbero prevalere rispetto all’immissione in rete dell’energia in esubero, che ha un valore economico inferiore. La nuova Legge sull’elettricità, approvata dal popolo il 9 giugno 2024, promuove lo sviluppo di modelli innovativi di approvvigionamento. Tra questi, diverse forme di comunità energetiche, che consentono lo scambio diretto di energia tra i partecipanti, massimizzando l’autoconsumo dell’energia prodotta localmente. Come posso aumentare il mio autoconsumo senza investire in un sistema di stoccaggio? Con semplici accorgimenti nelle abitudini di consumo è possibile ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare prodotta in casa. Ad esempio, è utile concentrare le attività ad alto consumo energetico (ricarica automobile elettrica, lavastoviglie, lavatrice, climatizzatore, ecc.) durante le ore o le giornate prevalentemente soleggiate. Inoltre, per gli elettrodomestici che lo consentono, è possibile programmare il loro funzionamento in modo strategico, anche quando non si è presenti in casa. |