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Fondo energie rinnovabili (FER)

Il Fondo per le Energie Rinnovabili (FER) è un importante strumento per l’attuazione della politica energetica cantonale. Il FER è stato istituito allo scopo di incentivare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili in Ticino e di finanziare le attività comunali, la ricerca e la consulenza nell’ambito dell’efficienza e del risparmio energetico.

Approvato dal Parlamento il 19 dicembre 2013, il fondo è diventato operativo il 2 maggio 2014 e va ad aggiungersi al programma federale. È finanziato attraverso prelievi sulla produzione dell’impianto termoelettrico a carbone di Lünen e sui consumi cantonali.

Grazie all’esperienza maturata nell’ambito degli impianti di produzione alimentati da vettori rinnovabili, AET giocherà un importante ruolo a supporto del Cantone, sia nella valutazione tecnica dei progetti annunciati al FER sia nella gestione dell’energia che sarà prodotta grazie al fondo.

FER

I contributi unici FER

Con la Strategia energetica 2050, la Confederazione prevede di sostituire gran parte dell’elettricità oggi prodotta dalle centrali nucleari con nuove fonti rinnovabili. Le previsioni mostrano che la produzione fotovoltaica in Svizzera raggiungerà i 34 TWh all’anno, ovvero almeno 13 volte superiore a quella odierna, che corrisponde al 40% della produzione nazionale.

Questa tecnologia si sta sviluppando rapidamente sul nostro territorio ed è dunque necessario adottare un sistema di incentivi adeguati. Attualmente la Confederazione e i Cantoni dispongono di programmi di incentivazione che permettono a chi decide di installare un impianto fotovoltaico di coprire una quota importante dell’investimento, i loro meccanismi non sono però sempre conosciuti.

Dal gennaio del 2021 il Cantone offre la possibilità a tutti i proprietari di nuovi impianti fotovoltaici di beneficiare del contributo unico FER, pari al 50% della Rimunerazione Unica federale, fino a un massimo di CHF 250’000. L’incentivo unico, che può essere cumulato a quello federale, dev’essere richiesto al Cantone prima dell’inizio dei lavori di realizzazione dell’impianto.

Il contributo FER viene rilasciato a condizione che l’energia in esubero prodotta dall’impianto che ne beneficia e le relative Garanzie d’Origine vengano vendute ad AET, ad una tariffa di remunerazione che varia ogni trimestre in funzione dell’evoluzione dei prezzi della borsa elettrica svizzera (Swissix) e del costo delle Garanzie di Origine.


F.A.Q. 

Esiste un contratto tra il produttore e AET?

Sì. Secondo l’art. 20 cpv. 6 del Regolamento del Fondo per le energie rinnovabili (RFER), l’energia prodotta al netto dell’autoconsumo e i relativi certificati di origine devono essere venduti secondo le condizioni applicate da AET all’acquisto di energia elettrica. Per ottenere il contributo unico FER, il produttore deve sottoscrivere tali condizioni.

Posso richiedere il contributo unico FER se ho già installato l'impianto?

Sì. Posso chiedere il contributo unico FER se ho già installato l’impianto fotovoltaico, a condizione che la notifica di messa in esercizio sia inviata all’Ufficio dell’energia (UE) del Cantone entro 12 mesi dall’effettivo allacciamento alla rete.

Posso vendere la mia energia ad AET se non ho richiesto il contributo unico?

No. AET ritira unicamente l’energia immessa in rete dagli impianti che hanno ottenuto il contributo unico FER. L’unica eccezione a questa regola è rappresentata dagli impianti di grande taglia, con obbligo di effettuare la commercializzazione diretta ai sensi della legge federale sull’energia.

Posso richiedere il contributo unico per l’ampliamento di un impianto esistente? 

Sì, il contributo unico può essere richiesto anche per l’ampliamento di un impianto esistente, indipendentemente dal fatto che abbia già beneficiato o meno del contributo unico in passato.

Come viene calcolato il periodo di rimunerazione a seguito di un ampliamento? 

Se l’impianto originario ha già beneficiato del contributo unico, il periodo di rimunerazione viene ricalcolato applicando una media ponderata tra la durata residua dell’impianto esistente e i 12 anni previsti per la parte ampliata. Se invece l’impianto originario non ha beneficiato del contributo unico, il periodo di rimunerazione è fissato in 12 anni per l’intera installazione, comprendente sia l’impianto esistente sia l’ampliamento. Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio circondariale di tassazione.

Cosa faccio in caso di cambiamento di indirizzo e/o di dati bancari? 

Qualsiasi richiesta di modifica dei propri dati di contatto/corrispondenza va comunicata per iscritto all’indirizzo fer@aet.ch. La modifica dei dati bancari deve invece avvenire tramite il formulario informazioni di pagamento qui in basso. Modifiche dei dati di residenza, condomini, ecc. possono essere inoltrate dall’amministratore a condizione che venga fornita anche copia del contratto di amministrazione. 

Ho venduto/acquistato un impianto che ha beneficiato del contributo unico FER, cosa devo fare? 

Il passaggio di proprietà deve essere notificato dal proprietario precedente (ossia quello che cede/vende l’impianto) tramite il formulario  "Cambio proprietario dell'impianto scaricabile" qui in basso. La documentazione originale va spedita per posta all’indirizzo: Azienda Elettrica Ticinese, Commercio energia - FER, El Stradún 74, 6713 Monte Carasso. In caso di decesso del proprietario o di uno dei proprietari dell’impianto, occorre trasmettere una copia dell’atto di morte e del certificato ereditario. In ambo i casi va informata anche Pronovo per mezzo dell’apposito formulario scaricabile sul loro sito internet.

Perché devo ancora pagare la fattura al mio fornitore (SES, AIL, AMB, ecc.)? 

I produttori che hanno ottenuto il contributo unico FER hanno l’obbligo di cedere la propria energia in esubero ad AET. Ciò non ha alcun influsso sulla fornitura di energia, che continua ad essere effettuata dal gestore di rete locale (nel caso dei piccoli consumatori) o dal fornitore liberamente scelto (nel caso dei grandi consumatori che hanno deciso di beneficiare dell’accesso al mercato). 

Come viene trattata la rimunerazione dal punto di vista fiscale? 

La retribuzione per la produzione di energia immessa in rete è di principio soggetta all’imposta sul reddito. L’autoconsumo non è tuttavia soggetto ad imposizione. Ne consegue che il contribuente viene imposto soltanto sul reddito percepito sotto forma di conguaglio in suo favore, quando la corrente immessa in rete è maggiore al consumo proprio. L’autorità fiscale ticinese applica una franchigia di esenzione fiscale fino ad una produzione di 10'000 kWh/anno. Oltre questa soglia il reddito diventa imponibile. La retribuzione per la produzione di energia immessa in rete deve essere dichiarata, nell’anno del pagamento, nella finca “altri redditi” della dichiarazione fiscale, poiché ricade nella clausola generale dell’art. 16 cpv. 1 LIFD (art. 15 cpv. 1 LT). Per ulteriori dettagli, vi preghiamo di contattare il vostro ufficio circondariale di tassazione. 

Chi comunica ad AET quanta energia è stata immessa in rete? 

La comunicazione dei dati di immissione in rete compete al gestore di rete locale (azienda di distribuzione), il quale trasmette le misurazioniad AET entro tempistiche stabilite. Sulla base dei dati acquisiti, AET determina l’importo globale da versare al produttore. 

Il volume di energia rimunerato non è corretto, chi contatto? 

Eventuali discrepanze sono da segnalare al proprio gestore di rete locale (azienda di distribuzione), affinché questo possa comunicare le necessarie modifiche ad AET. Il calcolo per la rimunerazione avviene infatti sulla base dei dati di produzione messi a disposizione dai gestori delle reti locali ad AET.

Quando avviene la rimunerazione da parte di AET? 

Dal 01.01.2024 la rimunerazione è definita e indennizzata trimestralmente in seguito alla trasmissione dei dati di produzione ad AET da parte del gestore di rete locale (azienda di distribuzione). Il produttore riceve da AET una nota di credito con cui si comunica l’importo della rimunerazione. Il pagamento di tale importo viene effettuato, sul conto bancario o postale comunicato all’Ufficio dell’energia (UE) e riportato sulla nota di credito. 

Quando viene comunicata la tariffa trimestrale? 

La tariffa omnicomprensiva di rimunerazione applicata da AET è aggiornata trimestralmente e resa disponibile sul sito del Cantone (www.ti.ch/fer), indicativamente un mese dopo la fine del trimestre. La sua pubblicazione avviene dopo la  comunicazione del prezzo di mercato di riferimento da parte dell’Ufficio Federale dell’energia (UFE) ai sensi dell'art.15 dell'Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn)  e dopo lacomunicazione da parte di Pronovo dei costi legati alla gestione dello sbilanciamento delle produzioni non programmabili. 

Come viene calcolata la tariffa di rimunerazione dell’energia fotovoltaica immessa in rete? 

La tariffa omnicomprensiva di rimunerazione applicata da AET consideraquindi l’effettivo valore di mercato dell’energia immessa in rete ai sensi dell'art.15 dell'Ordinanza sulla promozione dell’energia (OPEn) e i costi per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili sul mercato svizzero.  La tariffa FER è inoltre comprensiva del valore delle Garanzie di Origine (GO). 

Cos’è il prezzo di mercato di riferimento? 

Il prezzo di mercato di riferimento corrisponde alla media dei prezzi fissati sulla borsa elettrica svizzera (EPEX SPOT CH) per il giorno successivo (day-ahead), ponderata in base all'effettiva immissione in rete degli impianticon pari tecnologia, installati in Svizzera. Il prezzo di mercato di riferimento viene aggiornato su base trimestrale e può essere consultato sul sito web dell'UFE.

Cosa sono i costi per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili? 

I costi per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili sono i maggiori costi che AET assume per garantire l’equilibrio della rete elettrica in presenza di variazioni non pianificate nell’immissione di energia da fonti non programmabili, in particolare quella fotovoltaica. Situazioni di questo tipo si verificano, ad esempio, quando in una giornata estiva il passaggio di una nuvola sull’altopiano svizzero provoca un calo improvviso e imprevisto della produzione solare. Tale flessione deve essere compensata in tempo reale mediante l’attivazione della produzione idroelettrica, che viene poi interrotta non appena la generazione fotovoltaica riprende. Il valore di riferimento dell’indennità per la gestione e lo sbilanciamento delle produzioni non programmabili a livello svizzero è calcolato da Pronovo su base mensile per ogni tecnologia. 

Come si spiega la variazione delle tariffe tra i trimestri estivi (2 e 3) e quelli invernali (1 e 4)? 

La tariffa di rimunerazione riflette l’effettivo valore di mercato dell’energia fotovoltaica durante un trimestre. Un suo aumento o una sua riduzione corrisponde a un aumento o a uno calo del prezzo di mercato. Il calo della tariffa in primavera ed estate è fisiologico ed è una conseguenza dell’aumento della produzione fotovoltaica in questi periodi dell’anno. Gli ingenti volumi di energia fotovoltaica immessi in rete nelle ore centrali del giorno, in modo particolare nei mesi estivi, generano temporanei eccessi di offerta che si traducono in un abbassamento del prezzo. Questa dinamica è particolarmente accentuata nei giorni festivi e nei momenti di minore consumo, quando i prezzi possono diventare negativi.  

Cosa sono i prezzi negativi? 

Quando l’energia immessa in rete supera il consumo, i prezzi dell’energia diventano negativi. Nelle ore di prezzi negativi i produttori devono pagare per immettere energia nella rete, anziché essere rimunerati. Il mercato elettrico adotta i prezzi negativi per limitare l’immissione di energia nella rete e per assicurare la stabilità della stessa (la rete elettrica deve sempre essere in equilibrio fra domanda e offerta).  

Come si spiega la differenza tra la tariffa di rimunerazione dell’energia immessa in rete e il costo dell’elettricità in bolletta? 

La rimunerazione applicata da AET si basa sul prezzo di mercato di riferimento dell’energia e recepisce le fluttuazioni del mercato su base trimestrale. Il costo della componente energia indicata in bolletta è invece determinato dalle strategie di approvvigionamento delle aziende di distribuzione, che coprono il proprio fabbisogno su più anni, acquistando gran parte dell’energia con largo anticipo rispetto al periodo di consumo. Le variazioni dei prezzi di mercato – sia al rialzo che al ribasso – si riflettono così sulle tariffe al consumo in modo graduale e diluito nel tempo. Inoltre, l’elettricità fornita ai clienti finali risulta generalmente più costosa, poiché proviene da un mix di fonti (idroelettrico, termoelettrico, nuovo rinnovabile) in grado di garantire continuità di fornitura in ogni momento della giornata, inclusi i picchi di domanda del mattino e della sera, quando i prezzi sono più elevati. L’energia fotovoltaica ritirata da AET, al contrario, è prodotta prevalentemente nelle ore centrali, quando la domanda è più bassa e il suo valore di mercato tende a essere inferiore. 

Come si spiega la differenza della tariffa di rimunerazione di AET rispetto a quella di altre aziende svizzere che pagano molto di più? 

Esiste una differenza sostanziale tra la tariffa applicata dalle aziende di produzione e quella dei gestori di rete locali (aziende di distribuzione): le prime riconoscono il valore di mercato dell’energia immessa in rete e adeguano la tariffa su base trimestrale; i secondi applicano una media dei prezzi di mercato degli ultimi tre anni, attenuando così le fluttuazioni nel tempo.I gestori di rete locali che servono clienti finali e dispongono di energia in portafoglio possono, in parte, ribaltare le differenze tra costi e ricavi direttamente sulle bollette dei consumatori. 

Perché realizzare un impianto fotovoltaico anche quando la tariffa di rimunerazione è bassa? 

Il motivo è duplice: ambientale e finanziario. Da un lato, la produzione di energia tramite impianti fotovoltaici riduce la dipendenza dalle fonti fossili e rappresenta una scelta sostenibile. Dall’altro, consente ai produttori di contenere i costi in bolletta, grazie al consumo diretto dell’energia generata e alla minore necessità di acquisti da terzi. Perché l’investimento risulti vantaggioso, è tuttavia necessario adottare un modello di utilizzo adeguato al contesto di mercato. Autoconsumo e stoccaggio – ovvero l’impiego diretto dell’energia prodotta e la sua conservazione per un uso successivo – dovrebbero prevalere rispetto all’immissione in rete dell’energia in esubero, che ha un valore economico inferiore. La nuova Legge sull’elettricità, approvata dal popolo il 9 giugno 2024, promuove lo sviluppo di modelli innovativi di approvvigionamento. Tra questi, diverse forme di comunità energetiche, che consentono lo scambio diretto di energia tra i partecipanti, massimizzando l’autoconsumo dell’energia prodotta localmente. 

Come posso aumentare il mio autoconsumo senza investire in un sistema di stoccaggio? 

Con semplici accorgimenti nelle abitudini di consumo è possibile ottimizzare l’utilizzo dell’energia solare prodotta in casa. Ad esempio, è utile concentrare le attività ad alto consumo energetico (ricarica automobile elettrica, lavastoviglie, lavatrice, climatizzatore, ecc.) durante le ore o le giornate prevalentemente soleggiate. Inoltre, per gli elettrodomestici che lo consentono, è possibile programmare il loro funzionamento in modo strategico, anche quando non si è presenti in casa. 

 

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Commercio energia - FER
+41 (0)91 822 27 11
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